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 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 106    del 11 agosto 2020

OGGETTO: Calendario scolastico regionale anno scolastico

2020/2021. Ordinanza Ministeriale n.69 del 23.07.2020.

Determinazioni

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI

  • l'art. 74 del decreto legislativo 4.1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le norme fondamentali in materia di fissazione del calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado;
  • l'art.138 del decreto legislativo n. 112 del 31.3.1998, lett. d) che ha delegato alle Regioni la determinazione del calendario scolastico, ad eccezione delle istituzioni scolastiche di cui al comma 3 del citato 138;
  • il DPR 8.3.99 n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche “ e in particolare l'art. 5 ;
  • la Iegge regionale 8.2002 n. 34 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”; PRESO ATTO che

-l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.69 del 23.07.2020 adottata, in deroga all'art.138, comma 1, Iettera d) del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 e ai sensi dell'art.2, comma 1, Iettera a) del decreto Iegge 8 aprile 2020 n.22 convertito, con modificazioni, dalla Iegge 6 giugno 2020, n.41 stabilisce, all'art.1, che le lezioni deII”anno scolastico 2020/2021, nell'intero territorio nazionale, possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 per le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

-l'art.2 della medesima ordinanza statuisce che le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti, relativi all'anno scolastico 2019/2020 e disciplinate daII'ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, n.11, si svolgono a decorrere dal 1º settembre 2020, come previsto dall'art.1, comma 2, del decreto Iegge 8 aprile 2020 n.22 convertito, con modificazioni, dalla Iegge 6 giugno 2020 n.41 e con le modalità ivi previste.

-il comma 2 dell'art.1 suddetta ordinanza stabilisce che le Regioni adottano le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che sono stati assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno duecento giorni, ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297;

CONSIDERATO che, in conformità alle disposizioni vigenti, il calendario delle festività è determinato come segue:

-tutte le domeniche;   

  •     1 Novembre, festa di tutti i Santi;
  • 8 Dicembre, festa deII'ImmacoIata Concezione;
  • 25 Dicembre , festa di Natale;
  •  26 Dicembre, festa di Santo Stefano;
  • 1 Gennaio, Capodanno;
  •     6 Gennaio, Epifania;

-il giorno di lunedì dopo Pasqua;

  • 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
  • 1 Maggio, Festa del Lavoro;
  •  2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;

-festa del Santo Patrono;


    RITENUTO di

-dover prendere atto dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.69 del 23.07.2020 che, in deroga all'art.138, comma 1, Iettera d) del D.Lgs 31 marzo 1998, n,112 e ai sensi dell'art.2, comma 1, Iettera

a) del decreto Iegge 8 aprile 2020 n.22 convertito, con modificazioni, dalla Iegge 6 giugno 2020 n.41 stabilisce:

  • all'art.1 c.1 a decorrere dal 14 settembre e nell'intero territorio nazionale 2020, la possibilità di fissare la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, per le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
  • all'art. 2 a decorrere dal 1º settembre 2020 la data di inizio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020, disciplinate daII'ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 11, come previsto dall'art.1, comma 2 del D.L. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 6 giugno 2020 n.41 e con le modalità ivi previste;

-dover esercitare la restante competenza regionale in materia di calendario scolastico adottando il presente decreto, ai sensi del comma 2 dell'art.1 della suddetta ordinanza, al fine di permettere agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche l'adozione dei relativi provvedimenti per l'organizzazione e la pianificazione delle proprie attività, nei modi e nei tempi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di Ioro competenza in coerenza con la programmazione scolastica;

VALUTATE le esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e delle categorie imprenditoriali;

TENUTO CONTO che, nel rispetto del disposto dell'art.74 c.3 del D.lgs n. 297/94 e del comma 2 della citata ordinanza ministeriale, le attività didattiche devono essere garantite per almeno 200 giorni;

RITENUTO CHE il periodo più aderente a soddisfare le predette esigenze, nonché le disposizioni normative sopra richiamate, sia riconducibile a quello compreso tra il 24 settembre 2020 e il 12 giugno 2021, per un totale di n.202 giorni di attività didattica;

RILEVATO che, con prot. SIAR n. 257625 del 5.7.2020 e prot. n. 260112 del 7.7.2020 l'Assessore all'istruzione e il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Attività Culturali hanno comunicato le date del termine delle attività didattiche ed educative ( 24 settembre 2020 — 12 e 30 giugno 2021 ) ai seguenti soggetti: Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Presidente Unioncamere Regionale, Presidente Confesercenti Regionale, Presidente UPI Calabria, Presidente ANCI Calabria, CISL Scuola, CGIL Scuola, UIL Scuola, SNALS ScuoIa;GiIda -Unams; ANP, FISM;

RITENUTO di stabilire, in modo uniforme e vincolante per il territorio regionale le date di inizio e temine delle lezioni e delle attività educative rispettivamente il giorno 24 settembre 2020 per la data di inizio e il giorno 12 giugno 2021 per il termine, per tutti gli ordini e gradi dell'istruzione, tranne che per la scuola dell'infanzia il cui termine è previsto per il giorno 30 giugno 2021;

SULLA base dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione ed Attività Culturali

DECRETA

Per i motivi di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, quanto sotto specificato :


ART.1. Ai sensi dell'art.1 comma 1 deII”ordinanza del Ministro dell'istruzione n.69 del 23.07.2020 emanata in deroga all'art.138, comma 1, Iettera d) del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 e ai sensi dell'art..2, comma 1, Iettera a) del decreto Iegge 8 aprile 2020 n.22 convertito, con modificazioni dalla Iegge 6 giugno 2020 , n.41, l'inizio delle lezioni, per l'anno scolastico 2020/2021, nel territorio regionale, decorre dal giorno 24 settembre 2020 per le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

ART.2 La data di inizio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020, disciplinate daII'ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 n.11, decorre dal 1º settembre 2020, come previsto dall'art.2 dell'ordinanza ministeriale n.69 del 23.07.2020 e dall'art.1, comma 2 del D.L. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla Iegge 6 giugno 2020 n.41 e con le modalità ivi previste.

ART. 3. Nel territorio regionale, il termine delle lezioni è fissato per il giorno 12 giugno 2021, quello delle attività educative per la scuola dell'infanzia è fissato per il giorno 30 Giugno 2021;

ART. 4. Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in premessa indicati, nei seguenti giorni:

  • il 2 Novembre 2020 - Commemorazione dei defunti;
  • i   l 7 dicembre 2020 — Chiusura Pre-Festiva;  
  •     dal 23 dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 — Festività natalizie;
  •      daII'1 aprile al 6 Aprile 2021- Vacanze

ART. 5. Sono fatte salve le determinazioni che possono essere assunte dal Governo centrale e quelle che possono essere assunte autonomamente da parte delle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, ai sensi del D.P.R. n. 275/99, concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, con criteri di flessibilità che possono riguardare, la sospensione delle attività didattiche ed educative, prevedendo modalità e tempi di recupero delle stesse, dando comunicazione aII'Ente Locale, alla Regione e aII'USR Calabria.

ART. 6. Il presente decreto viene inviato aII'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza;

ART. 7. Il presente decreto viene pubblicato sul B.U.R. Calabria, ai sensi della Iegge regionale 06.04.2011 n.11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33.

Il Presidente

On. Avv. Jo/e Sanfe//i

f.to digitalmente

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